Eventi Meteorologici

Con la deliberazione 267/2023/R/COM, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato, in attuazione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 che prevede interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in parte del territorio dell’Emilia-Romagna, in alcuni Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze - noto anche come “Decreto Alluvione” - disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

In particolare, la deliberazione 267/2023/R/COM, alla luce dell’intervento legislativo richiamato, e in analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi calamitosi, relativamente alle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché alle utenze del servizio idrico integrato (di seguito: SII) e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani site nei Comuni ovvero nelle frazioni di Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23, dispone: 

• Sospensione dei termini di pagamento

La delibera disciplina la durata della sospensione automatica dei termini di pagamento2 delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi ai sensi della deliberazione 216/2023/R/com prevedendo un periodo di sospensione di 4 mesi a decorrere dalla data del 1° maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati. Il cliente, ovvero l'utente, ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi. L’Autorità ha previsto di rinviare ad un eventuale successivo provvedimento l’estensione della sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento. 

• Disposizioni in materia di morosità

Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non si applica, nel periodo di sospensione, la disciplina relativa alle sospensioni per morosità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1° maggio 2023. A tal fine:

a) il gestore del SII non procede alla limitazione, alla sospensione ovvero alla disattivazione per morosità e, nel caso abbia già eseguito una limitazione ovvero un’interruzione di fornitura, riattiva tempestivamente la fornitura limitata, sospesa o disattivata;
b) l’esercente l’attività di vendita si astiene dal presentare una richiesta di sospensione per morosità al distributore;
c) l’impresa distributrice di energia elettrica o gas naturale non dà seguito alle richieste di sospensione per morosità presentate dall’esercente l’attività di vendita e, nel caso abbia già eseguito una richiesta di sospensione ricevuta dopo il 1° maggio 2023, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa.
Nei casi di morosità verificatasi precedentemente alla data dei sopracitati eventi alluvionali ovvero del 1° maggio 2023, le discipline della morosità trovano nuovamente applicazione dopo il termine della sospensione dei pagamenti.

A tal fine:

a) gli esercenti l’attività di vendita sono tenuti a inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora;
b) i gestori del SII sono tenuti a inviare nuovamente il sollecito bonario di pagamento e la comunicazione di costituzione in mora. 

• Anticipazioni a sostegno dei gestori del SII, dei gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti e degli esercenti l’attività di vendita

A garanzia dell’equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dai sopra citati eventi, gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti possono richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un anticipo a titolo gratuito degli importi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, qualora l’importo delle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 al 1° maggio 2023, relativamente ai soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, e con riferimento a ciascun settore, rappresenti oltre il 3% dell’importo delle fatture relative alla totalità degli utenti ovvero dei clienti finali serviti nel medesimo periodo. 

• Modalità di recupero delle anticipazioni

I gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, ovvero gli esercenti l’attività di vendita che si sono avvalsi delle anticipazioni, trasmettono ogni tre mesi alla CSEA, entro il giorno 20 a partire dal mese di dicembre 2023, la documentazione attestante gli importi riscossi nel trimestre precedente nonché tutti gli eventuali importi riscossi fino al mese di novembre 2023. La restituzione alla CSEA degli importi recuperati viene effettuata tramite rate mensili e su un periodo massimo pari a 12 mesi. I gestori e gli esercenti l’attività di vendita provvedono entro il mese di novembre 2024 a conguagliare e restituire alla CSEA eventuali importi rateizzati come successivamente indicato, anche se non riscossi dagli utenti ovvero dai clienti finali. Gli importi anticipati sono al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte degli utenti e dei clienti finali. 

• Modalità di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi

Gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi sono rateizzati, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali, ferma restando la facoltà per i medesimi clienti e utenti di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o di corrispondere gli importi dovuti

in base ad un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore. Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:

a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ovvero alla frequenza di invio degli avvisi di pagamento ordinariamente applicata all’utente ovvero al cliente finale;
b) in base a rate non inferiori a 20 €;
c) per un periodo pari a 12 mesi. Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo risulti inferiore a 20 €.

Qualora l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura o alla singola utenza, sia inferiore ad 50 € non è prevista la rateizzazione.